Intervento del 31 maggio 2005

RIFLESSIONI SUL DIRITTO E LA VITA

E’ imminente il referendum parzialmente abrogativo della normativa che regolamenta le tecniche di riproduzione assistita.

Indubbiamente il desiderio della coppia di avere un figlio può essere profondo e radicale e l’impossibilità a realizzarlo comporta un’intensa sofferenza condivisa dai medici, impegnati a trattare quella particolare malattia che è la sterilità. Quando si affronta questo tema, quindi è più che comprensibile il rischio di enfatizzare la prospettiva di chi vive il problema in prima persona e di sottovalutare le istanze di tutti gli altri soggetti implicati, in modo indiretto o meno facilmente percepibile.

La legge n. 40/2004 in realtà cerca un possibile equilibrio , affrontando i problemi non in modo isolato, ma tenendo presente i vari soggetti coinvolti, in una prospettiva temporale sia di breve, sia di lungo periodo, il principio di fondo è enunciato nell’articolo 1 “assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. I diritti in campo, quindi non sono solo quelli dei (potenziali) genitori, ma anche quelli dei futuri figli.

Emerge l’importante distinzione tra diritto alla libertà procreativa e diritto al figlio. Il primo sancito dalla costituzione, indica la libertà circa le proprie scelte (con chi avere figli, quando, quanti, ecc.); lo stato a sua volta, si impegna a togliere le barriere che la ostacolano. Il secondo consisterebbe invece nella legittimazione della pretesa di avere un figlio, il che darebbe origine a un dovere dello stato a garantirlo. Ma ciò è inappropriato. Infatti nessun uomo può vantare il diritto all’esistenza di un altro uomo, altrimenti quest’ultimo sarebbe considerato non come fine in se ma come mezzo per soddisfare il diritto di un altro. Inoltre, sempre dalla parte dei (potenziali) genitori, troviamo il diritto alla tutela della salute.

Sul versante del figlio, i diritti in gioco sono il diritto alla vita, alla famiglia e all’identità, che includono il rispetto dell’integrità fisica e psicologica. Il più fondamentale di questi diritti è quello alla vita.

Fin dai primi momenti dello sviluppo il concepito appartiene all’umanità (come testimoniano le sue caratteristiche genetiche specialmente umane), e ha in se tutte le risorse per svilupparsi, qualora trovi le condizioni adatte per farlo. E’ la strada che ciascuno di noi ha percorso per venire al mondo ed è quindi ragionevole che si avverta la responsabilità di tutelare quelle fasi fragili e incerte anche per altri.

I quesiti referendari sono quattro, anche se due sono in gran parte sovrapponibili e riguardano la ricerca scientifica, le tecniche eterologhe (cioè quelle che comportano l’utilizzo di materiale genetico esterno alla coppia), la salute e l’autodeterminazione della donna.

Questi ultimi due quesiti (praticamente uguali, eccetto la richiesta di uno dei due di abrogare interamente l’articolo 1). Qualora prevalesse il si, renderebbero accessibili le tra (tecniche di riproduzione assistita) anche dopo la fecondazione di fecondare più di tre oociti e di crioconservare gli embrioni.

Il quesito che riguarda la ricerca intende aumentare la disponibilità di embrioni e la loro produzione a scopo di studio, anche con la “clonazione terapeutica”. L’obiettivo è quello di poter utilizzare cellule staminali embrionarie. Ma queste cellule, pur fornendo conoscenze su come cresce l’embrione e sui meccanismi cellulari all’inizio dello sviluppo. Non hanno attualmente alcuna applicazione terapeuta, come invece hanno le cellule staminali tratte dall’adulto o dal feto. Il problema qui non è essere contrari alla ricerca, che anzi è un valore molto importante, ma di svolgere una ricerca che non strumentalizzi essere umani, anche se sono solo all’inizio del loro percorso di vita.

Il quesito sulle tecniche eterologhe intende legittimare le tra (tecniche di riproduzione assistita) che utilizzano materiale genetico proveniente dall’esterno della coppia. Il testo di legge che residuerebbe da una vittoria del si su questo punto lascerebbe il nascituro senza garanzie minime per tutelare il suo diritto alla famiglia e all’identità fisica e psicologica, poiché rimarrebbero imprecisate le possibilità di conoscere l’identità di chi ha donato i gameti e le condizioni di donazione (per esempio gratuita o su compenso) e di utilizzazione del seme, con incertezza sul numero di volte del suo impiego e rischi di fecondazione tra consanguinei.

Già da questa panoramica, (pur parziale e approssimativa), vediamo quanto sia inadeguato lo strumento del referendum. Esso non consente di operare quelle distinzioni che sarebbero necessarie in una materia complessa e delicata come la trasmissione della vita e la ricerca scientifica. In più procede con una logica di lacerazione del tessuto sociale invece che di convergenza costruttiva.

INTREFERENDUM  ART. 40 - PROGREAZIONE  ASSISTITA